Jul
30

Che Casini.. Questi Blogger..

postato da Federico Lera in Commenti

Ci siamo.. finalmente si scatena la vera guerra in Parlamento per la tutela del patrimonio dell’informazione libera nel nostro Bel Paese.. quello che sinceramente mi stupisce è che a farsi portabandiera della crociata per la libertà sia un soggetto che proprio non mi sarei aspettato di vedere sulle barricate difensive innalzate da chi la Rete vuole difenderla e renderla comunque capace di mantenere un’indipendenza ed una libertà che non possono essere stupidamente limitate da Leggi create da soggetti che poco conoscono della realtà della libera informazione.

Capitemi.. non ne faccio una questione politica, non è da me.. a me non interessa che colore ci sia al Governo e quale all’opposizione.. io sono cresciuto libero da schemi mentali e così mi mantengo quando parlo di argomenti che mi stanno a cuore.. e la libertà della circolazione del pensiero e delle opinioni sul web mi stanno molto ma molto care.. ed è un vero peccato leggere polemiche su polemiche in relazione ad un argomento che meriterebbe ben meno attenzione di quella che sta ricevendo.. e questo perché meno si dovrebbe pensare (a mio avviso) al “pericolo blogger” e più si dovrebbe pensare, per esempio, a limitare e contrastare la fuga di notizie dalle Procure della Repubblica, le trascrizioni selvagge di intercettazioni telefoniche.. e lasciar stare quei soggetti che garantiscono una pluralità di vedute e una possibilità di formarsi una propria coscienza indipendente attingendo alla miriade di fonti di informazione che la Rete ci mette a disposizione.. ma così non è, e me ne rammarico..

l’articolo di Mauro Vecchio su Punto Informatico

Jul
15

In data 30 giugno 2010 la Prima Sezione della Corte di Cassazione Penale ha depositato una sentenza, la n. 24510, che è andata a pronunciarsi sulla configurabilità del reato di molestie (previsto dall’articolo 660 del Codice Penale) nel caso dell’invio di comunicazioni a mezzo della posta elettronica. Prima di andare a trascrivere la parte saliente della sentenza, in cui i Magistrati ben spiegano i motivi che li hanno spinti ad escludere la configurabilità del detto reato nel caso di comunicazioni inviate via e-mail ad un destinatario specifico, lasciate che vi dica che chi vi scrive è profondamente d’accordo con la visione tecnico-giuridica che ha portato all’annullamento della sentenza di condanna in primo grado con la formula “perché il fatto non costituisce reato”. D’accordo perché è necessario finalmente trovare la forza di distinguere efficacemente i vari strumenti di comunicazione che il progresso tecnologico ci ha messo (e ci sta mettendo) a disposizione.. perché un sms non è assimilabile ad un messaggio di un servizio di IM, perché una telefonata non è assimilabile all’invio di una mail, perché un post su di un forum non è assimilabile ad un post su di un blog. Perché il progresso tecnologico impone una profonda rivisitazione dei concetti ed istituti giuridici che possono essere applicati alle varie fattispecie, così da non vivere nell’incertezza di un’interpretazione legata a persone che di tecnologia nulla sanno e nulla fanno per informarsi. Lode a questa pronuncia, quindi.. Lode ad una visione aperta e finalmente tecnica di un problema che inevitabilmente sempre più interesserà le Aule di Giustizia prima ancora che la vita dei comuni cittadini.

Di seguito la parte saliente della motivazione contenuta nella sentenza di cui sopra:
Il Tribunale ha considerato: “la tipizzazione della condotta incriminata dall’articolo 660 Codice Penale, non risulta tassativamente espressa nel dettato normativo; si tratta di indicazione aperta legata all’evolversi dei mezzi tecnologici disponibili , colla conseguenza che l’aumento della “gamma delle opportunità intrusive”, offerto dal progresso tecnologico, si correla alla espansione dell’ambito delle “condotte in grado di integrare l’elemento strutturale della molestia” e del “corrispondente livello di tutela apprestato alle potenziali vittime”, restando “inalterata la ratio della norma” incriminatrice; in tal senso la giurisprudenza di legittimità ha ravvisato gli estremi della contravvenzione nella condotta molestatrice attuata col mezzo del citofono, sulla base del rilievo che l’articolo 660 Codice Penale colla dizione “telefono” comprende gli “altri analoghi mezzi i comunicazione a distanza”; e, comunque, anche “la e-mail viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono”.
La tesi del giudice di merito (peraltro apprezzabilmente argomentata) non è condivisibile.
Il tribunale è incorso nella erronea applicazione della legge penale.
La quaestio juris è se la interpretazione estensiva della previsione della norma incriminatrice, circa la molestia o il disturbo recati “col mezzo del telefono”, possa essere dilatata sino a comprendere l’invio di corrispondenza elettronica sgradita, che provochi turbamento o, quanto meno, fastidio.
Innanzi tutto non coglie nel segno l’argomento del giudice di merito secondo il quale la “e-mail [..] viene propriamente inoltrata col mezzo del telefono”, così integrando la previsione della norma incriminatrice.
Il rilievo è improprio e inesatto. La posta elettronica utilizza la rete telefonica e la rete cellulare delle bande di frequenza, ma non il telefono, nè costituisce applicazione della telefonia che consiste, invece, nella teletrasmissione, in modalità sincrona, di voci o di suoni.
Nè, poi, giova il richiamo al precedente di questa Corte suprema relativo alla molestia citofonica, citato dal Tribunale (Sez. VI, 5 maggio 1978, n. 8759, Ciconi, massima n. 139560: “nella generica dizione di cui all’articolo 660 Codice Penale ‘col mezzo del telefono’ sono compresi anche la molestia e il disturbo recati con altri analoghi mezzi di comunicazione a distanza (citofono eccetera)”.
In relazione all’oggetto giuridico della norma incriminatrice l’azione perturbatrice dei due sistemi di telecomunicazione vocale (telefono e citofono) è perfettamente identica; le differenze tecniche tra telefonia e citofonia sono, sotto tale aspetto, assolutamente irrilevanti; e deve, pertanto, ribadirsi la interpretazione estensiva della disposizione penale.
Notevolmente diversa è, invece, la comunicazione effettuata con lo strumento della posta elettronica.
La modalità della comunicazione è asincrona. L’azione del mittente si esaurisce nella memorizzazione di un documento di testo (colla possibilità di allegare immagini, suoni o sequenze audiovisive) in una determinata locazione dalla memoria dell’elaboratore del gestore del servizio, accessibile dal destinatario; mentre la comunicazione si perfeziona, se e quando il destinatario, connettendosi, a sua volta, all’elaboratore e accedendo al servizio, attivi una sessione di consultazione della propria casella di posta elettronica e proceda alla lettura del messaggio.
Di tutta evidenza è l’analogia con la tradizionale corrispondenza epistolare in forma cartacea, inviata, recapitata e depositata nella cassetta (o casella) della posta sistemata presso l’abitazione del destinatario.
Epperò l’invio di un messaggio di posta elettronica – esattamente proprio come una lettera spedita tramite il servizio postale – non comporta (a differenza della telefonata) nessuna immediata interazione tra il mittente e il destinatario, nè veruna intrusione diretta del primo nella sfera delle attività del secondo.
Orbene, l’evento immateriale – o psichico – del turbamento del soggetto passivo istituisce condizione necessaria ma non sufficiente; infatti per integrare la contravvenzione prevista e punita dall’articolo 660 Codice Penale, devono concorrere (alternativamente) gli ulteriori elementi circostanziali della condotta del soggetto attivo, tipizzati dalla norma incriminatrice: la pubblicità (o l’apertura al pubblico) del teatro dell’azione ovvero l’utilizzazione del telefono come mezzo del reato.
E il mezzo telefonico assume rilievo – ai fini dell’ampliamento della tutela penale altrimenti limitata alle molestie arrecate in luogo pubblico o aperto al pubblico – proprio per il carattere invasivo della comunicazione alla quale il destinatario non può) sottrarsi, se non disattivando l’apparecchio telefonico, con conseguente lesione, in tale evenienza, della propria liberty di comunicazione, costituzionalmente garantita (articolo 15, comma 1, Costituzione).
Tanto esclude la possibilità della interpretazione estensiva seguita dal Tribunale.
Soccorre, infine, anche la considerazione delle ragioni che hanno indotto questa Corte a risolvere positivamente la questione della inclusione nella previsione della norma incriminatrice dei messaggi di testo telefonici (Sez. III, 26 giugno 2004, n. 28680, Modena, massima n. 229464: “La disposizione di cui all’articolo 660 Codice Penale punisce la molestia commessa col mezzo del telefono, e quindi anche la molestia posta in essere attraverso l’invio di short messages system (SMS) trasmessi attraverso sistemi telefonici mobili o fissi).
Nell’occasione, il Collegio di legittimità, ribadendo che la molestia “commessa col mezzo epistolare, anche se idonea [..] a ledere la tranquillità privata della persona destinataria, [..] non è punibile per se stessa”, ai sensi dell’articolo 660 Codice Penale, ha argomentato, per l’appunto, che i messaggi di testo inviati col mezzo del telefono “non possono essere assimilati a – quelli – di tipo epistolare, in quanto il destinatario di essi è costretto, sia de auditu che de visu, a percepirli, con corrispondente turbamento della quiete e tranquillità psichica, prima di poterne individuare il mittente, il quale in tal modo realizza l’obiettivo di recare disturbo al destinatario”.
Conclusivamente, la avvertita esigenza di espandere la tutela del bene protetto (della tranquillità della persona) incontra il limite coessenziale della legge penale costituito dal “principio di stretta legalità” e di tipizzazione delle condotte illecite, sanciti dall’articolo 25, comma 2, della Costituzione e dall’articolo 1 del Codice Penale (v. Cass., Sez. III, 26 giugno 1997, n. 9617, Aprа, massima n. 208776, in materia di “tutela della salute e dell’ambiente”).

Jun
07

il Mio Nuovo “Manifesto”

postato da Federico Lera in Commenti

Non so se vi sono mancato in questo lungo anno che ho passato lontano dalle righe del mio blog, ma di certo posso dirvi che voi siete mancati a me.. purtroppo alcune inderogabili e impreviste questioni personali, sapientemente mixate con il normale ed imprevedibile mondo del mio quotidiano lavoro, mi hanno impedito di deidcarmi a queste pagine virtuali in cui condividere con voi idee, opinioni, vedute, esperienze, passioni e visioni sul mondo del “diritto” e dei suoi inevitabili “rovesci”.
Questo piccolo post di ri-presentazione sarà un piccolo manifesto a cui cercherò di ispirarmi ogniqualvolta aggiornerò queste mie pagine per condividere le mie opinioni e cercare in voi un riscontro umano e professionale alle novità che il mondo di Internet e della Legge (quella con la ELLE maiuscola) ci proporranno nei giorni a venire.
Non parlerò solo di Internet e di Legge, ma parlerò sicuramente di quanto il mondo del diritto e delle nuove tecnologie andranno anche a piccoli passi ad insinuarsi nelle nostre vite, nel nostro quotidiano.
Parlerò, a volte, anche solo di Legge o solo di Internet e/o Nuove Tecnologie.. per vedere come piccoli argomenti possano essere appassionanti se visti attraverso gli occhi di una persona comune come me, che solo per puro caso fa l’avvocato per passione e per bisogno.
Questo è quanto amici miei.. sono tornato da voi e spero di rimanerci costantemente per lunghissimo tempo questa volta.. vi abbraccio tutti, uno per uno.. e vi attendo per confrontarmi con voi.

Jul
23

La data del 21 luglio 2009 verrà ricordata da tutti i Netizens come il giorno in cui anche la RIAA (l’associazione dei discografici statunitensi) ha dovuto alzare bandiera bianca davanti alle crescenti pressioni in materia di “libera circolazione” dei contenuti digitali. La frase che da il titolo a questo post, infatti, sarebbe stata pronunciata da un portavoce di detta associazione nel corso di un’intervista che sarà pubblicata sulla rivista SCMagazine.
La moltitudine di utenti e fruitori di musica digitale protetta da ormai molto tempo facevano sentire forte e da più parti il loro disappunto per i crescenti (ed ingiustificabili) vincoli che le tecnologie DRM imponevano alla fruizione dei contenuti digitali: disappunto che via via è stato ascoltato dapprima dalle etichette indipendenti che hanno principiato a distribuire musica e contenuti privi di DRM, poi da alcune società di primo piano che hanno sposato la causa del “DRM-FREE”, fino al più famoso ed eclatante caso costituito dall’iTunes Store di Apple, che ha ascoltato la voce dei suoi utenti/clienti ed ha lanciato la totalità del proprio smisurato catalogo musicale rendendo ogni brano acquistabile senza protezione alcuna.
Un importante contributo a questa svolta storica è stato di certo dato dalla lettera aperta, intitolata “Thoughts of Music”, con cui il Guru di Apple Steve Jobs aveva chiaramente espresso la posizione sua e della sua società a favore di un mercato musicale privo di sistemi di tutela dalla copia. Si trattava della prima vera presa di posizione da parte di un soggetto di una tale importanza commerciale e contrattuale a favore di una eliminazione dei DRM dal mercato che più di tutti ha opposto una ferma resistenza a questa lenta ma inevitabile conclusione.
Certo, parlare di morte del DRM appare quantomeno prematuro.. ma l’agonia è iniziata e forse presto potremo vedere un mercato discografico libero da sistemi di tutela dalla copia, con grande soddisfazione degli utenti finali che potranno finalmente godersi liberamente la propria musica senza lo spauracchio di questi sistemi.

Jun
06

School BookCamp: Legislazione e Futuro

postato da Federico Lera in Commenti

Sono passati ormai parecchi giorni dal termine dello SchoolBookCamp di Fosdinovo (magistralmente organizzato dall’amica Noa) e solo ora mi permetto di postare qui sul blog questo mio piccolo contributo, dopo aver a lungo pensato a tutto quello che è stato detto, proposto e pensato (per il presente e per il futuro).
E’ stata un’esperienza altamente formativa per chi, come me, vive il fenomeno dell’evoluzione dell’editoria digitale dall’esterno, da professionista che deve essere un tratto d’unione fra chi lavora, pensa, innova e chi lavora, pensa e (a suo modo) regola.
Mi sono reso conto di quanto sia folle tentare di rinchiudere dentro schemi normativi preconfezionati l’evoluzione di un fenomeno che, sempre di più, spingerà l’esperienza della conoscenza umana verso modi e forme di comunicazione del pensiero che una Legislazione vecchia di decenni (pur con i suoi innumerevoli e non sempre utili aggiornamenti) non può, e non dovrebbe, cercare di limitare con i suoi schemi preconfezionati.
L’attuale situazione del “testo digitale”, nella sua immobilità, può certo essere ancora regolamentata dagli schemi concettuali propri di una Legislazione in materia di diritto d’autore che trova le sue radici in anni in cui la spinta all’innovazione non era tale da necessitare aggiornamenti (quasi) quotidiani ad una disciplina normativa che ha la necessità di porre le basi per un regolare e giusto sviluppo del fenomeno.
Ma le idee e i progetti che ho avuto la fortuna di ascoltare nel corso del dibattito (a volte acceso) sviluppatosi nel corso del BookCamp mi impone una riflessione sulla possibilità di rinchiudere in schemi arcaici la spinta innovativa che tutte le persone che ho incontrato ed ascoltato hanno manifestato nel corso dell’evento.
Col cuore, e non con la mente (che mi impone di rinchiudere la realtà in uno schema normativo ben chiaro), mi sento di dire che saranno tempi duri per chi, come me, avrà il compito di rendere applicabile una Legge immobile ad un fenomeno in continuo e perenne fermento: l’evoluzione della conoscenza, delle modalità di trasmissione del pensiero e della cultura, andranno incontro ad una rivoluzione che renderà necessario un ripensamento di quella che è la normativa attuale, per creare le basi di un sistema Legislativo che invece di porre limiti e barriere di contenimento, sia in grado di delimitare senza bloccare la strada in cui i muovono fin d’ora i protagonisti di questa lenta, silenziosa ma inesorabile spinta innovativa.
Solo un produttivo e non cieco confronto con questi soggetti, quali di certo sono tutti i partecipanti al BookCamp, permetterà a chi deve scrivere le nostre Leggi di comprendere e capire un momento storico in cui il passato deve cedere il passo al futuro, senza blocchi o limiti preconfezionati, ma nel tentativo di costruire schemi normativi in cui il futuro possa nascere senza inutili e vetuste restrizioni.

May
06

Ci risiamo.. il contrassegno SIAE è tornato, più invadente e subdolo che mai.
In data 06 aprile 2009 è stato pubblicato sul numero 80 della Gazzetta Ufficiale il D.P.C.M. 23 febbraio 2009 n. 31 contenente il “Regolamento di disciplina del contrassegno da apporre sui supporti, ai sensi dell’articolo 181-bis della Legge 22 aprile 1941, n. 633” ove possiamo trovare le nuove disposizioni riguardanti il “bollino” e i vari aspetti del suo utilizzo.
Dopo un primo articolo in cui è rinvenibile un sospetto tentativo di ridonare nuova legalità al bollino SIAE, rendendone l’esistenza e il funzionamento conformi ad i numerosi e pressanti diktat provenienti dagli organismi europei (in primo luogo va ricordata la Corte di Giustizia delle Comunità Europee che, con la sua nota sentenza del 08 novembre 2007, aveva profondamente segnato il nostro panorama legislativo in materia di diritto d’autore), ritroviamo altri sette articoli che vanno compiutamente a definire caratteristiche, oggetto e casi di applicazione del ben noto bollino.
Questa nuova rinascita del tanto odiato e contestato contrassegno lascia oltremodo perplessi per le modalità con cui il nostro Legislatore ha inteso riportare in vita un meccanismo portatore di irrinunciabili gettiti, scoprendo un meccanismo di ambigua retroattività per imporre la vidimazione e marchiatura di supporti già esistenti in data antecedente all’entrata in vigore del nuovo D.P.C.M. (sul punto appare ottimo il commento steso dal collega Daniele Minotti sul numero 18 del settimanale “Guida al Diritto” in cui vengono appunto analizzati i rapporti della nuova normativa nazionale con i vari interventi di carattere europeo in materia di tutela del diritto d’autore).
Inutile dire come questa constante e interminabile querelle riguardo alla necessità, legittimità e funzionalità non può che danneggiare un settore creativo e tecnologico che avrebbe sempre più bisogno di normative semplici e chiare (tali da favorire lo sviluppo del mercato) anziché di continui stravolgimenti al limite della “legalità” con inevitabili, prevedibili e di certo seri problemi ed incertezze in sede di interpretazione (e successiva applicazione) della neonata normativa in materia.
E’ auspicabile un rinnovato e urgente intervento organico e dettagliato sul punto oggetto di discussione da parte del Legislatore così da chiarire una volta per tutte, e senza ambiguità, quello che deve essere un argomento che travalica i meri interessi nazionali (e di categoria) per armonizzare la normativa interna a quella cristallizzata in ambito continentale.
Solo con un quadro completo e dettagliato (e conforme alle previsioni “europee”) il nostro Paese potrà rendersi attore di prim’ordine in un mercato oltremodo attuale ed in completa evoluzione.

Feb
18

Voglia di repressione.

postato da Federico Lera in Diritto d'autore

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Il futuro dei contenuti digitali tra voglia di repressione e necessità di sviluppo.

Il 14 gennaio 2009 ha visto la luce il Comitato Tecnico contro la Pirateria Digitale, organismo nato dall’iniziativa Governativa volta a regolamentare e disciplinare la scottante e variegata materia del diritto d’autore in ambito digitale.
Appare infatti ormai innegabile la necessità di provvedere a scrivere norme precise, specifiche e innovative per un settore che non può più reggersi su Leggi e concetti obsoleti e legati ad una cultura in cui il digitale non “ERA” ancora, in cui i contenuti erano ancora “materiali” e la cui circolazione era quindi regolata e regolabile con norme e principi che oggi, come detto, appaiono quantomeno inadatti se non addirittura completamente superati.
Permettetemi fin da subito un appunto alla scelta operata dal Consiglio dei Ministri che, vista l’importanza e l’attualità di un tema di discussione così delicato, avrebbe a mio avviso dovuto propendere per una denominazione ben diversa per il neonato Comitato.
Puntare l’attenzione unicamente sulla “Pirateria Digitale” pare suggerire una spinta Governativa volta più a reprimere le condotte in essere da parte degli utenti/cittadini della Rete, che a trovare la strada per segnare una disciplina del mondo dei contenuti digitali tale da prevenire e sconfiggere quello che sembra essere l’unico male della odierna circolazione culturale. Non si può considerare la pirateria come un male da sconfiggere per il buon andamento dell’attuale assetto economico, senza ragionare sui motivi di tale fenomeno e sulle soluzioni che dovrebbero essere predisposte a monte per arginare tale fenomeno.
Sarà per deformazione professionale o semplicemente perché mio padre è un medico, ma io (sarà pure una frase fatta, ma nasconde in sé quella che dovrebbe essere la soluzione ideale per questo spinoso problema) preferirei “prevenire” e quindi trovare soluzioni a monte del problema, piuttosto che “curare” e quindi sanzionare comportamenti che sono messi in atto per tutta una serie di ragionamenti che il neonato Comitato non può e non deve ignorare.
Alla luce di quanto detto, forse sarebbe apparso ben più utile provvedere alla formazione di un “Comitato per la regolamentazione e disciplina dei contenuti digitali” così da porre l’attenzione sul reale problema che l’organismo governativo dovrà affrontare.
“Sviluppo, non repressione”: questa la voce che si alza dal cosiddetto popolo della Rete che ha già fatto chiare le proprie ragioni e iniziative attraverso una lettera aperta che i cittadini e gli operatori della Rete hanno rivolto al presidente del Comitato.
Ad opinione di chi scrive, infatti, argomento principale e necessario della discussione dovrà certamente essere la definizione di quanto è “contenuto digitale”, della sua formazione, della sua circolazione, della sua tutela e, solo da ultimo, della repressione di un fenomeno (la pirateria) che deve tornare ad essere considerato alla stregua di un qualsiasi altro reato contro la proprietà (intellettuale, naturalmente) e non più un reato dai connotati “speciali” stante la posta economica in gioco.
La scelta di limitare temporalmente l’ambito di operatività del Comitato non fa ben sperare per una soluzione del problema che parta dall’analisi dell’esperienza di chi tutti i giorni lavora nel campo dei contenuti digitali: gli addetti ai lavori, le associazioni di categoria e i consumatori stessi avrebbero dovuto avere il diritto di sedersi al tavolo delle trattative per dirigere, suggerire e consigliare i responsabili del Comitato sulla strada che l’innovazione normativa deve seguire per adattarsi allo sviluppo che stiamo vivendo.
Perché sono loro i veri artefici del cambiamento che stiamo osservando, e senza la voce di chi ogni giorno vive la propria vita nel creare, gestire, trasferire e controllare i contenuti digitali non ci potrà essere una buona Legge che disciplini la materia.
E se vorremo davvero combattere il fenomeno della “pirateria informatica”.. non potremo che farlo partendo da questi soggetti: per prevenire, invece di curare.

Il disegno è di Elizabeth O. Dulemba in “honor of Talk Like a Pirate Day

  Federico Lera

L'avvocato Federico Lera ha studiato presso la facoltà di Giusprudenza della Università degli studi di Parma laureandosi nel 2001. Successivamente ha sviluppato le proprie esperienze professionali nel diritto penale, diritto d'autore, diritto dell'informatica e delle nuove tecnologie.

Per saperne di più leggi http://www.lera.it